Definizione
di Consulente Finanziario secondo la Consob
La
Consulenza Finanziaria si caratterizza in sintesi per:
1. esistenza di un rapporto bilaterale e personalizzato fra
il consulente e il cliente, fondato sulla conoscenza degli
obiettivi di investimento e della situazione finanziaria
del cliente stesso, così che le indicazioni siano elaborate
in considerazione della situazione individuale dello
specifico investitore;
2. posizione di strutturale indipendenza del consulente
rispetto agli investimenti consigliati;
3. inesistenza di limiti predeterminati in capo al
consulente circa gli investimenti da consigliare;
4. la circostanza che l'unica remunerazione percepita dal
consulente sia quella ad esso pagata dal cliente nel cui
interesse il servizio è prestato.
Definizione
di Consulente Finanziario Indipendente Fee-Only
Da
un punto di vista normativo, la figura professionale del
Consulente Finanziario Indipendente fa riferimento al
contratto d'opera (art. 2222 del Codice Civile) ed è
inserita nella categoria dei prestatori d'opera
intellettuale (art. 2229 e ss. del Codice Civile).
Il consulente finanziario indipendente è quindi un soggetto
che, a titolo oneroso e su base continuativa, svolge
un'attività di consulenza verso terzi, direttamente o anche
attraverso pubblicazioni o comunicazioni, in materia di
strumenti finanziari ovvero circa il valore e/o l'andamento
di strumenti finanziari e/o l'opportunità di investimento,
acquisto o vendita degli stessi e/o su base continuativa
produce o promulga analisi o reports riferenti agli
strumenti finanziari.
Direttiva
Europea Mifid 2004/39/C
Anche
in Italia, finalmente, il 16 novembre 2006, in Senato è
stato approvato con il parere positivo del Governo l’art.
10 del D.L. 1014 favorevole all'esercizio della consulenza
finanziaria indipendente da parte delle persone fisiche.
Con tale recipemento, anche in Italia solo le persone
fisiche o giuridiche autorizzate (imprese di investimento)
potranno erogare il servizio di consulenza. Si delineano
così due macrocategorie.
La prima: soggetti che operano senza conflitti di
interesse, in quanto non coinvolti nel processo di vendita
dei prodotti, che possono essere sia persone fisiche
(singoli professionisti o studi associati) che giuridiche
(società di consulenza finanziaria).
La seconda: soggetti che operano in conflitto di interesse
(collocamento di prodotti) che sono le banche e le Sim, che
avranno la possibilità di avvalersi di agenti per
promuovere il loro servizio di consulenza.
Con l’istituzionalizzazione della figura del consulente
privo di conflitti di interesse e degli agenti di cui le
Banche e Sim potranno avvalersi, viene meno il rischio per
gli investitori di non riconoscere l’interlocutore che essi
ritengono adatto per i loro investimenti. Gli operatori
senza conflitti di interesse, infatti, saranno riconosciuti
ed autorizzati (art. 6 comma 3) dagli Stati membri in base
ai requisiti vincolanti stabiliti dalla Direttiva e tale
autorizzazione sarà valida per tutta la Comunità,
consentendo l’erogazione della consulenza in tutti gli
Stati membri.